Condizioni Generali Cascioli Rent

Articolo 1 – Requisiti per la conduzione del veicolo e accesso al noleggio 

Il noleggio del veicolo è riservato a soggetti che, oltre ad essere titolari del contratto, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la guida, nonché delle condizioni individuate dal Locatore. Tali soggetti, inclusi eventuali conducenti autorizzati, devono identificarsi presso il desk mediante presentazione di un documento di identità in corso di validità e di una patente di un Paese UE/EFTA idonea alla categoria del veicolo, rilasciata da almeno dodici mesi. Entrambi i documenti verranno acquisiti in copia. In fase di registrazione saranno raccolti dati relativi alle generalità, età, indirizzo di residenza ovvero di domicilio, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica. L’età minima per l’accesso al noleggio è pari a diciannove anni compiuti. Per i conducenti di età inferiore a venticinque anni e superiore a settantacinque, il noleggio è consentito previa applicazione di supplementi giornalieri specifici, determinati in funzione della categoria del veicolo richiesto. I cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di patente di guida del proprio Paese di provenienza e di patente valida per uso internazionale, oppure tradotta da un’ambasciata o da un’autorità equivalente, e leggibile in caratteri latini. E’ fatto divieto di fornire generalità o informazioni false, mendaci o inesatte; eventuali dichiarazioni infedeli comporteranno responsabilità penali.

Ai fini della garanzia economica, il Locatario deve esibire una carte di credito nominali, due per particolari tipologie di vetture, appartenenti ai circuiti Visa, MasterCard, American Express o UnionPay, con disponibilità sufficiente per coprire cauzioni e addebiti accessori.

Le carte devono riportare il nome dell’intestatario della prenotazione il quale dovrà essere fisicamente presente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero possono essere riferite ad un soggetto terzo che abbia rilasciato apposita autorizzazione di addebito mediante la sottoscrizione di un apposito modulo. Non sono ammesse, in alcun caso, carte prepagate, revolving, ricaricabili, elettroniche o appartenenti ai circuiti Maestro, Postepay, Visa Electron e similari. La forma di noleggio speciale “mensile/plurimensile” è disponibile esclusivamente con carta di credito finanziaria a garanzia (no Debit, no Prepagate) per tutte le categorie di veicolo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà insindacabile del Locatore di rifiutare la stipula del contratto senza obbligo di darne motivazione al Locatario. 

Articolo 2 – Prenotazioni e modalità di pagamento

Il canone di noleggio può essere corrisposto mediante carte di credito, carte di debito, bancomat, contanti oppure tramite altre modalità espressamente concordate in forma scritta con il Locatore. In assenza di pagamento anticipato, il saldo del noleggio deve essere effettuato al momento del ritiro del veicolo.

Le prenotazioni avvengono con riferimento esclusivo alla categoria del veicolo prescelto; la specifica del modello non è garantita ed è subordinata alle disponibilità operative del Locatore. Qualora il veicolo prenotato non sia disponibile, potrà esserne fornito uno equivalente o superiore; in caso contrario, sarà proposta una vettura di classe inferiore, con ricalcolo del canone. Ove nessun veicolo fosse assegnabile, il solo obbligo del Locatore sarà la restituzione integrale delle somme corrisposte dal Locatario.

Il ritiro del veicolo deve avvenire all’orario stabilito, con tolleranza massima di un’ora. Decorso tale termine, la prenotazione si considera decaduta senza obblighi ulteriori di consegna del veicolo a carico del Locatore.

Articolo 3 – Cauzione

All’atto della sottoscrizione del contratto, il Locatario è tenuto a versare una somma a titolo di deposito cauzionale corrispondente alla franchigia danno indicata sulla lettera di noleggio, mediante carta di credito. L’importo, evidenziato nel contratto individuale, corrisponde alla penale contrattuale danno e viene restituito al termine del noleggio, previa verifica dell’integrità del veicolo e della presenza di tutti gli accessori.

Il Locatario accetta sin da ora che eventuali danni riscontrati possano essere addebitati, nei limiti previsti, sulla carta di credito impegnata a garanzia, mediante clausola di autorizzazione differita (Delayed Charge) di cui all’articolo che segue. Resta impregiudicato il diritto del Locatore al risarcimento per danni che non siano coperti dalle franchigie previste anche per gli altri rischi assicurati, derivanti da dolo, negligenza grave, uso improprio o perimento del mezzo a qualsiasi titolo.

Articolo 4 – Autorizzazione all’addebito postumo (Delayed Charge)

Conformemente alle regole dei circuiti internazionali di pagamento, il Locatario accetta l’addebito differito delle spese che emergano dopo la riconsegna del veicolo. Tale autorizzazione è formalizzata mediante la sottoscrizione dell’apposita clausola nel contratto individuale.

Tra le spese rientranti nel Delayed Charge vi sono, a titolo esemplificativo: multe, pedaggi, sanzioni, carburante mancante, spese di traino, danni rilevati successivamente alla riconsegna, perdita o danneggiamento di accessori, targhe, chiavi o dispositivi a bordo, nonché un importo forfettario di 25 euro IVA inclusa per la gestione delle pratiche relative a ciascun verbale o pedaggio non corrisposto. Il Locatario autorizza espressamente il Locatore ad effettuare tali addebiti sulla carta di credito utilizzata per il noleggio.

Articolo 5 – Responsabilità civile nella circolazione

Tutti i veicoli sono assicurati per la R.C.A. secondo quanto previsto dalla normativa vigente, comprendente la copertura della responsabilità civile per danni a persone, animali e cose (con esclusione di quelli trasportati), compresi il trasportato che è equiparato al terzo.

In caso di sinistro, il Locatario è tenuto a compilare, unitamente alla controparte, il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.), disponibile nel veicolo, e a consegnarlo al Locatore entro 24 ore dal sinistro, oppure contestualmente alla restituzione del mezzo se avviene nello stesso giorno. Il Locatario è tenuto a fornire ogni altra utile informazione in merito al sinistro oltre all’indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità.

In particolare, al momento del sinistro il Locatario deve attivarsi al fine di procurare gli elementi di prova necessari ad una corretta individuazione delle responsabilità e quindi deve:

  • (I) procedere alla redazione del modello C.A.I. o, in alternativa, richiedere l’intervento e la verbalizzazione dell’accaduto alla Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani;
  • (II) raccogliere i nominativi e gli indirizzi dei testimoni presenti;
  • (III) collaborare, se richiesto dal Locatore, nella gestione delle cause che eventualmente sorgano in conseguenza dell’incidente;
  • (IV) non lasciare il Veicolo incustodito e senza adeguata salvaguardia.
  • (V) qualora non sia stato possibile compilare il modulo C.A.I. unitamente alla controparte, consegnare, entro 24 ore dal sinistro, il modulo compilato a firma singola, da valere quale denuncia di sinistro, e fornire ogni altra utile informazione in merito al sinistro oltre all’indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità.

Qualora dal modello C.A.I. debitamente sottoscritto da entrambe le parti si evince una pacifica ed intera assunzione di responsabilità della controparte e la liquidazione del sinistro si escluda con responsabilità interamente a carico di quest’ultima, nessuna spesa o altro tipo di costo saranno addebitati al Locatore.

In ipotesi di sinistro RCA passivo o concorsuale la responsabilità del Locatario è limitata alla penale forfettaria di € 900,00 oltre IVA, oltre all’eventuale maggior danno, a condizione che risulti operante la garanzia Kasko. Ciò vale anche in caso di errata o omessa compilazione della documentazione necessaria alla gestione del sinistro stesso. La penale in esame (responsabilità per sinistri passivi o concorsuali) sarà applicata anche in caso di acquisto da parte del Locatore dei servizi di limitazione/esclusione della responsabilità.

Nel caso di sinistro passivo e/o concorsuale in cui la copertura assicurativa kasko risulti non essere operativa per comportamenti dolosi o colposi del Locatario ovvero per una qualsiasi altra causa di esclusione prevista dalla condizioni di polizza il Locatore sarà personalmente responsabile per il costo delle riparazioni, la perdita di valore del veicolo oltre al mancato ricavo da noleggio, quantificato in base ai criteri descritti per la mancata riconsegna del veicolo nei termini concordati, i costi di traino e deposito oltre ai costi amministrativi sostenuti per la gestione di qualsiasi evento o pretesa nascente dal danno causato al veicolo o dal sinistro. Il Locatario autorizza sin da ora il Locatore ad addebitare i costi e/o gli addebiti derivati delle pratiche per furti e/o incendi.

In ipotesi di sinistro nella circolazione con copertura kasko si applicano le franchigie previste nella lettera di noleggio per responsabilità danno.

In ipotesi di sinistro, subìto e/o procurato, nel quale il veicolo non abbia subito danni è, comunque, fatto obbligo al Locatario di farne denuncia al Locatore anche 24 ore mediante consegna dell’apposito modello CAI (compilato eventualmente anche a firma singola), pena l’inefficacia di qualunque copertura e/o limitazione di responsabilità convenzionalmente stabilita in favore del Locatario stesso.

In assenza di sinistri durante il noleggio, il Locatario è, comunque, tenuto a dichiarare per iscritto al momento della riconsegna del veicolo di non aver subito né causato sinistri al fine di consentire al Locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste risarcitorie infondate.

Articolo 6 – Carburante

Il veicolo deve essere restituito con lo stesso livello di carburante presente al momento del ritiro.In difetto, verrà addebitato un importo per il servizio di rifornimento pari a 20 euro IVA inclusa oltre al costo del carburante mancante, calcolato secondo le tariffe applicate alla consegna. Non è previsto alcun rimborso per carburante in eccesso. Per i veicoli ibridi plug-in è richiesto il solo rifornimento di carburante, non anche la ricarica.

Articolo 7 – Utilizzo e circolazione del veicolo. Obblighi a carico del Locatario

Il Locatario è tenuto ad utilizzare il veicolo con cura e nel rispetto della destinazione d’uso.

Il Locatario si impegna, per sé e per ogni conducente autorizzato, a:

  • Non sublocare, cedere o altrimenti trasferire a terzi l’uso del veicolo, né a titolo oneroso né gratuito.
  • Non consentire la guida del veicolo a soggetti non espressamente indicati nella Lettera di Noleggio, o comunque non preventivamente autorizzati dal Locatore.
  • Non affidare la conduzione del veicolo a persone prive di patente valida nello Stato in cui circola il veicolo o di età inferiore a 21 anni.
  • Non tollerare l’utilizzo del veicolo da parte di soggetti che abbiano fornito generalità o informazioni false (età, nome, indirizzo, requisiti di guida) al Locatore.
  • Non condurre né consentire la conduzione del veicolo al di fuori del territorio dell’Unione Europea, se non espressamente autorizzato per iscritto.
  • Non utilizzare il veicolo per finalità di trasporto professionale di persone o cose, ovvero per attività di locazione a terzi, anche saltuaria.
  • Non impiegare il veicolo per attività di spinta o traino di altri mezzi, rimorchi o oggetti, salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore.
  • Non eseguire interventi di manutenzione o riparazione sul veicolo, se non previo consenso scritto del Locatore.
  • Non guidare, né consentire la guida del veicolo, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope o intossicanti, ovvero in condizioni psicofisiche alterate.
  • Non partecipare, né adibire il veicolo, a gare, competizioni, corse su strada o su pista, o prove di velocità di qualsiasi natura, anche se non competitive.
  • Non utilizzare il veicolo per esercitazioni di guida, scuola guida, prove pratiche di esame, o in violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
  • Non impiegare il veicolo per finalità contrarie alla legge o comunque illecite, ivi incluso il trasporto di merci pericolose, sostanze inquinanti, esplosive, illecite o soggette a restrizioni.
  • Non trasportare animali di qualsiasi specie, salvo sia diversamente concordato con il Locatore e adottando idonei sistemi di protezione e pulizia.
  • Non fumare all’interno del veicolo, né consentire ad altri di farlo, assumendosi la responsabilità per eventuali interventi straordinari di igienizzazione.
  • Non trasportare all’interno del veicolo oggetti, materiali o sostanze che, per dimensioni, natura o odore, possano arrecare danni, deterioramento o necessità di pulizia straordinaria dell’abitacolo.
  • Non condurre né utilizzare il veicolo in Stati per i quali sia previsto il divieto di espatrio o la mancanza di copertura assicurativa, anche ove sia presente la cosiddetta “Carta Verde”.
  • Non omettere la comunicazione al Locatore di eventuali sanzioni, notifiche o eventi rilevanti intervenuti nel corso del noleggio, comprese violazioni ZTL e sinistri.

Il Locatario è responsabile della corretta manutenzione (livelli, rifornimento, pneumatici, ecc.) e dell’uso conforme alle prescrizioni normative. Il Locatario è sempre responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguente a violazioni del Codice della Strada o di altre disposizioni di Legge o di regolamenti, nonché è responsabile del pagamento dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme connesse all’utilizzo del Veicolo durante il periodo di noleggio e si obbliga a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente anticipate dal Locatore, ivi incluse le spese postali e amministrative necessarie alla richiesta di rimborso.

Per qualsiasi guasto o malfunzionamento al veicolo che ne comporti il panne, il Locatario è tenuto a contattare immediatamente il soccorso stradale. In ogni caso e, dunque anche se vi sia un episodio di panne, il Locatario è obbligato a prendere contatti immediati con il Locatore per il ricovero del veicolo in assistenza. La violazione di tale specifico obbligo rende il Locatorio diretto responsabile di eventuali danni o maggiori danni al veicolo.

Nei casi in cui il veicolo fosse oggetto di sequestro o fermo amministrativo, il Locatario si obbliga a corrispondere al Locatore il canone di noleggio pattuito fino alla data di dissequestro e restituzione del mezzo.

In caso di passaggio in ZTL con veicoli elettrici o ibridi, il Locatario dovrà darne segnalazione al Locatore veicolo indicando il Comune di riferimento e ciò al fine di effettuare le dovute comunicazioni necessarie all’ottenimento delle previste autorizzazioni. In difetto, laddove il Locatore dovesse ricevere sanzioni amministrative, il Locatario è obbligato al rimborso del relativo pagamento previa semplice richiesta scritta ed anche mediante addebito sulle carte di credito ai sensi dell’art. 4.

Articolo 8 – Presa in consegna e restituzione del veicolo

Il veicolo viene consegnato completo di documenti e accessori e in condizioni conformi all’uso. Il Locatario verifica lo stato del veicolo all’atto della consegna e con l’entrata in possesso riconosce che esso si trova in condizioni di corretto funzionamento meccanico, in buono stato generale e conforme all’uso pattuito oltre che completo delle dotazioni, delle attrezzature e di tutti gli accessori.

La restituzione del veicolo da parte del Locatario, libero da cose e/o beni, deve avvenire nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nella Lettera di Noleggio, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, pulizia compresa, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso, nonché completo delle originarie dotazioni, attrezzature ed accessori.

Il Locatario ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il Locatore, lo stato del veicolo al momento della riconsegna, sottoscrivendo la scheda di rientro e segnalando eventuali difformità rispetto a quanto indicato nella lettera di noleggio al momento della presa in consegna. In mancanza di verifica congiunta, il Locatore è in ogni caso autorizzato a procedere a eventuali addebiti per tutti danni riscontrati anche in assenza di contraddittorio.

In caso di riconsegna del veicolo al di fuori dell’orario di apertura dell’Agenzia, il contratto di noleggio si considera concluso solo al momento della riapertura della sede, a condizione che il veicolo sia stato effettivamente preso in carico dal personale del Locatore. Fino a tale momento, il Locatario rimane pienamente responsabile del mezzo, sia sotto il profilo patrimoniale che assicurativo, per qualsivoglia evento dannoso, smarrimento, furto o mancata restituzione di componenti, incluse dotazioni specifiche come cavi e dispositivi di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plug-in.

La restituzione al di fuori dell’orario previsto può comportare l’addebito di canoni aggiuntivi, calcolati fino alla prima apertura utile dell’Agenzia, oltre ad eventuali penali in caso di ritardo superiore ai 59 minuti rispetto all’orario indicato nella Lettera di Noleggio, applicando in tal caso la tariffa giornaliera standard per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno. Nel caso di tariffe soggette a limiti temporali (es. week-end, vacanze, promozioni), trascorso il tempo di tolleranza sopra indicato, verrà addebitato, a titolo di penale per il ritardo, l’importo corrispondente alla “Tariffa Giornaliera Standard” di noleggio sempre fatto salvo il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno. Nessun rimborso è invece previsto in caso di restituzione anticipata del veicolo rispetto alla scadenza pattuita. La mancata restituzione di documenti, chiavi o accessori comporta l’addebito delle relative penali.

In ogni caso, Il Locatario si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicata sulla lettera di noleggio e, comunque, non appena il Locatore gliene faccia richiesta. Qualora il veicolo non venga riconsegnato spontaneamente, il Locatore potrà riacquistare il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, nessuno escluso, ed anche contro la volontà del Locatario o senza che questi ne abbia previa comunicazione. In tali ipotesi il Locatario dovrà anche farsi carico del rimborso delle spese sostenute dal Locatore per il recupero del veicolo. In caso di indisponibilità del veicolo originariamente assegnato, il Locatore si riserva la facoltà di consegnare al Locatario un veicolo appartenente a una categoria superiore o inferiore, applicando le relative maggiorazioni o riduzioni tariffarie secondo le condizioni vigenti. La sostituzione del veicolo è inclusa nel canone di noleggio, salvo che la necessità di sostituzione derivi da guasti imputabili al comportamento del Locatario, ovvero da colpa grave o dolo da parte dello stesso.

La mancata restituzione dei documenti di corredo del veicolo e/o della relativa targa, indipendentemente dalla causa, obbliga il Locatario al pagamento della relativa penale nella misura indicata nella Lettera di Noleggio, fatto salvo il diritto del Locatore al risarcimento di eventuali ulteriori danni e delle spese sostenute per il ripristino o il rinnovo dei documenti mancanti.

In caso di mancata restituzione dell’intera dotazione delle chiavi, qualora il veicolo sia stato regolarmente riconsegnato, il Locatario è tenuto a versare la relativa penale con riserva per il Locatore di agire per il maggior danno.

Allo stesso modo, la mancata restituzione o il danneggiamento degli accessori forniti in dotazione, siano essi di serie o aggiuntivi – inclusi, a titolo esemplificativo, cavi di alimentazione e sistemi di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plug-in – comporterà l’obbligo per il Locatario di rimborsare il valore di mercato del bene mancante o danneggiato, a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Eventuali reclami, contestazioni o richieste risarcitorie da parte del Locatario in relazione al contratto di noleggio dovranno essere formalmente presentati entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla data di riconsegna del veicolo e/o dalla chiusura della relativa Lettera di Noleggio. Decorso tale termine, il Locatario rinuncia espressamente e irrevocabilmente ad avanzare qualunque pretesa, incluse istanze di rimborso o risarcimento, non potendo più far valere alcun diritto nei confronti del Locatore.

Articolo 9 – Responsabilità patrimoniale del Locatario per furto, incendio e danno.

Tutti i veicoli sono assicurati per i rischi di furto e incendio. Ricorrendo tali eventi il Locatario si obbliga a:

  • informare immediatamente il Locatore, trasmettendogli nelle successive 24 ore una relazione dettagliata completa;
  • presentare la denuncia presso la più vicina Autorità di Polizia e consegnarla al Locatore;
  • prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni;
  • fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile per la corretta gestione assicurativa dei sinistri ai fini del risarcimento nonché in quello giudiziario.

Ricorrendo tali eventi la responsabilità patrimoniale del Locatario è limitata alla sola franchigia indicata nella griglia riportata in calce a condizione che operi la copertura assicurativa e che essa non sia esclusa da comportamenti dolosi o colposi del Locatario ovvero da una qualsiasi altra causa di esclusione prevista dalle condizioni di polizza, come ad esempio la mancata riconsegna delle chiavi del veicolo ricevute in dotazione all’inizio del noleggio. In caso di mancata riconsegna della documentazione relativa al furto e delle chiavi del veicolo oltre i tempi sopra indicati il Locatario sarà responsabile per l’intero valore assicurato del veicolo.

In tal caso di esclusione della copertura assicurativa nei casi di furto e incendio il Locatario sarà tenuto al risarcimento del danno in favore del Locatore che sarà calcolato in misura corrispondente al valore del veicolo determinato secondo la quotazione indicata nel periodico Quattroruote al momento dell’evento, salvo che lo stesso si verifichi nei primi sei mesi di immatricolazione del veicolo stesso, nel qual caso si farà riferimento al valore di listino al nuovo. Tale responsabilità personale del Locatario sussisterà anche nei casi in cui l’esclusione della copertura assicurativa sia dovuto a dolo o colpa grave dello stesso.

Nel caso in cui al furto e/o all’incendio non sia conseguita la perdita totale ovvero il perimento del veicolo la responsabilità del Locatario è estesa al costo delle riparazioni, alla perdita di valore, al mancato ricavo da noleggio quantificato in base ai criteri descritti per la mancata riconsegna del veicolo nei termini concordati, ai costi di traino e deposito nonché ai costi amministrativi sostenuti per la gestione di qualsiasi evento o pretesa nascente dal danno causato al veicolo o dal sinistro. Il Locatario autorizza sin da ora il Locatore ad addebitare i costi e/o gli addebiti derivati delle pratiche per furti e/o incendi. 

L’inadempimento agli obblighi di denuncia e di tempestiva comunicazione di cui ai precedenti commi, comportano la decadenza da ogni limitazione di responsabilità per danni, furto o incendio, totale o parziale previste in favore del Locatario che risponderà personalmente nei termini sopra indicati e degli eventuali maggiori danni subiti dal Locatore in conseguenza dell’omessa o ritardata comunicazione.

Il Locatore si riserva la facoltà di non riparare immediatamente il veicolo ove il danno arrecato non ne pregiudichi le funzionalità.

Sono esclusi dal beneficio delle coperture assicurative e dalle limitazioni di responsabilità i danni causati dal Locatario al veicolo per incuria, nonché quelli causati agli interni del veicolo (inclusi quelli a cruscotto, airbag, cinture di sicurezza, touch screen display, ecc.), al tetto ed alla centinatura dei furgoni, il danno causato dalla mancanza di valutazione dell’altezza del Veicolo e degli oggetti sporgenti o sovrastanti il tetto, quelli causati al kit frizione, dovuti al fuori giri del motore, i danni derivati da errato rifornimento carburante, errata o mancata ricarica nel caso di veicoli a trazione completamente elettrica e di veicoli ibridi ricaricabili alla spina, la rottura di componenti per circolazione non autorizzata su strade dissestate, nonché i danni cagionati dall’inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione del veicolo e condizioni di utilizzo di cui all’art. 7 che precede.

Articolo 10 – Danni rilevati al momento della riconsegna del veicolo

Al momento della riconsegna del veicolo verrà eseguita dal Locatore la verifica e la perizia del veicolo riportata sommariamente nella scheda di rientro. Il Locatario sarà ritenuto responsabile dei danni rilevati a tale momento e non segnalati come preesistenti sul verbale di consegna del veicolo. Per i danni rilevati al momento della riconsegna del veicolo, il Locatore provvederà all’addebito dei costi di riparazione a carico del Locatore. 

La quantificazione dei danni verrà eseguita ed applicata al Locatario in base alle tabelle pubblicate dal Locatore al seguente link: https://www.cascioligroup.it/pagina/tabella-danni-cascioli-rent

In alcuni casi ed in particolare per alcune tipologie di danni leggeri, il veicolo potrebbe non essere riparato immediatamente e in questi casi nella quantificazione del danno non si terrà conto del Fermo tecnico del Veicolo.

Qualora fosse possibile quantificare l’ammontare del danno già al momento del rientro del veicolo si provvederà ad addebitarlo sulla carta di credito del Locatario (o tramite il differente metodo di pagamento da questi utilizzato per il noleggio) già al termine del noleggio. 

Ove il Locatario rifiuti di firmare il verbale di riconsegna del veicolo e la scheda di perizia, il Locatore annoterà tale circostanza nel documento e lo trasmetterà via email al Locatario, applicando in ogni caso le condizioni di addebito previste nel presente contratto. Il Locatario potrà presentare eventuali osservazioni in merito ai danni rilevati, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relativa notifica, mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R con prova di consegna. Le osservazioni così trasmesse saranno esaminate dal Locatore, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accoglierle integralmente, parzialmente ovvero di rigettarle. In assenza di osservazioni così come in caso di loro rigetto, anche parziale, il Locatore procederà all’emissione della fattura e al relativo addebito sulla carta di credito fornita dal Locatario in fase contrattuale oppure, in alternativa, ne richiederà il pagamento immediato.

In assenza del Locatario al momento della riconsegna del veicolo, eventuali addebiti per danni, carburante mancante, ricariche elettriche, giorni di noleggio extra e penalità collegate verranno comunicati da parte del Locatore, salvo il caso di danni non immediatamente rilevabili (ivi inclusi guasti meccanici occulti), che verranno comunicati successivamente, una 8volta accertati. Anche in relazione a tali addebiti valgono le previsioni di cui al precedente art. 10, ragion per cui il Locatario avrà a disposizione cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per presentare osservazioni scritte in all’importo richiesto mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R da inviare al Locatore.

Le osservazioni così trasmesse saranno esaminate dal Locatore, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accoglierle integralmente, parzialmente ovvero di rigettarle motivando tale decisione. In assenza di osservazioni così come in caso di loro rigetto, anche parziale, il Locatore procederà all’emissione della fattura e al relativo addebito sulla carta di credito fornita dal Locatario in fase contrattuale oppure, in alternativa, ne richiederà il pagamento immediato.

Articolo 11 – Stipula in nome e per conto altrui

Chi sottoscrive il contratto in nome o per conto di terzi risponde solidalmente con essi per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, senza necessità di preventiva escussione. La stessa responsabilità solidale si estende ai conducenti autorizzati e ai titolari delle carte di credito utilizzate per il noleggio. 

Articolo 12 – Esclusione di responsabilità per forza maggiore

Nessuna delle parti contraenti potrà essere considerata inadempiente se l’inadempimento è conseguenza diretta di eventi imprevedibili, esterni e non controllabili, rappresentativi di una causa di forza maggiore che risulti essere stata imprevedibile ed inevitabile.

Articolo 13 – Addebiti a carico del Locatario

Il Locatario si obbliga a corrispondere al Locatore:

  • il canone di noleggio, calcolato sulla base dei criteri indicati nei documenti informativi disponibili presso le sedi operative;
  • il rimborso delle spese sostenute per il recupero del veicolo qualora lo stesso non venga restituito presso il luogo convenuto, indipendentemente dalla causa;
  • ogni altra somma dovuta in base a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, addebiti per rifornimento carburante, veicolo sostitutivo, supplementi, penali contrattuali, indennizzi o risarcimenti, nonché eventuali differenze tariffarie derivanti dalla fruizione di un servizio diverso da quello originariamente previsto;
  • ogni altra somma dovuta per danni al veicolo non coperti da garanzie assicurative. Sono inclusi nelle coperture assicurative i seguenti rischi: atti vandalici, furto e incendio parziali, cristalli, eventi atmosferici ed eventi socio-politici.

In presenza di danni gravi al veicolo, il Locatario sarà inoltre tenuto a corrispondere un importo a titolo di fermo tecnico, calcolato moltiplicando i giorni indicati nella stima peritale per la Tariffa Standard giornaliera applicabile alla categoria di veicolo noleggiato.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada rilevate mediante strumenti elettronici o notifiche successive (es. contravvenzioni, multe, sanzioni, pedaggi autostradali, parcheggi non corrisposti) le sanzioni potranno essere pagate direttamente dal Locatario oppure anticipate dal Locatore, che in tal caso avrà diritto al rimborso integrale dell’importo versato, oltre al riconoscimento di un corrispettivo forfettario pari a € 25,00 (IVA inclusa) per ogni singola pratica di rinotifica. Il Locatore provvederà a comunicare al Locatario, via email, i dettagli relativi all’infrazione e all’eventuale pagamento effettuato, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di stipula del contratto.

Su tute le somme dovute, a qualsiasi, titolo dal Locatario al Locatore matureranno, senza necessità di costituzione in mora, se non versate entro il termine di scadenza del pagamento, gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 1284 c.c. e laddove immediatamente applicabile ai sensi del D.Lgs. 231/2002. 

Articolo 14 – Utilizzi dispositivi satellitari

Il Locatario e ogni altro eventuale utilizzatore del veicolo sono informati che, per finalità legate alla sicurezza e alla tutela del patrimonio, alcuni veicoli possono essere dotati di dispositivi di localizzazione GPS forniti da terze parti, finalizzati alla tutela del Locatore contro il rischio di furto, appropriazione indebita o condotte fraudolente. Tali dispositivi sono in grado di rilevare in particolare l’ubicazione geografica del veicolo e potranno essere consultanti in caso di necessità strettamente legate alle predette esigenze del Locatore e ciò senza che il Locatario possa sollevare eccezioni al riguardo. Le informazioni in questione saranno conservate per il periodo collegato alla durata del contratto di noleggio, decorso il quale verranno automaticamente cancellate, fatte salve esigenze legittime di conservazione in ambito giudiziario o amministrativo.

Articolo 15 – Veicoli ibridi ed elettrici plug-in

Qualora il veicolo oggetto del presente contratto appartenga alla categoria dei veicoli a trazione completamente elettrica o ibridi ricaricabili alla spina, il Locatore precisa quanto segue:

  • Per i veicoli a trazione completamente elettrica, è garantita, quale dotazione standard, la presenza del solo cavo per la ricarica pubblica. L’eventuale assenza del cavo per la ricarica domestica sarà espressamente indicata nel modulo di consegna. In mancanza di tale annotazione, si presume che il veicolo sia stato consegnato completo sia del cavo per la ricarica pubblica che del sistema per la ricarica domestica.
  • Per i veicoli ibridi plug-in, non è previsto l’obbligo di fornire né il cavo per la ricarica pubblica né quello per la ricarica domestica come dotazione standard. Anche in tal caso, l’eventuale assenza di uno o entrambi gli accessori sarà indicata nel modulo di consegna.

Il Locatario e ogni eventuale conducente autorizzato dichiarano di essere stati informati preventivamente sulle caratteristiche funzionali del veicolo, nonché sulle dotazioni effettivamente presenti a bordo, come precisato nella documentazione contrattuale.La presa in consegna del mezzo comporta il riconoscimento da parte del Locatario della completezza delle dotazioni, salvo diverse indicazioni formalmente registrate nel modulo di consegna.

In caso di difformità, mancanze o anomalie nella dotazione, è onere esclusivo del Locatario segnalarle immediatamente al Locatore. Qualora si verifichi smarrimento o danneggiamento delle dotazioni consegnate (ivi inclusi cavi e accessori di ricarica), il Locatario autorizza sin d’ora l’addebito, a titolo di penale, dell’importo previsto nella Lettera di Noleggio o, in alternativa, determinato in sede di restituzione sulla base del valore di mercato. 

Con specifico riferimento ai veicoli elettrici, il Locatario autorizza altresì il Locatore ad addebitare eventuali costi di parcheggio per sosta prolungata presso colonnine di ricarica, ove questi ultimi siano addebitati al Locatore dal gestore dell’impianto. Tali costi si riferiscono, a titolo esemplificativo, allo stazionamento oltre il tempo massimo consentito per la ricarica gratuita, secondo le condizioni tariffarie applicabili presso gli impianti AC e DC operabili tramite il servizio scelto dal Locatario.

Articolo 16 - Clausola risolutiva

La violazione delle disposizioni di cui agli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 legittima il Locatore alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed al risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 17 - Privacy

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR ) il Locatore dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali affidati al Titolare del trattamento Sirio S.r.l. per il servizio richiesto.

Dichiara in particolar modo di essere stato informato circa:

  • le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  • la natura dei dati conferiti e obblighi o facoltà di conferimento dei dati e le conseguenze ad un eventuale rifiuto;
  • l’ambito di comunicazione dei dati;
  • i diritti dell’interessato, le modalità di esercizio degli stessi ed i contatti del Titolare del trattamento.

L’informativa privacy completa può essere scaricata al seguente link: https://www.cascioligroup.it/pagina/informativa-cascioli-rent

Articolo 18 - Modifiche contrattuali

Nessuna modifica può essere riportata alle presenti Condizioni Generali. Qualora una delle disposizioni del Contratto sia ritenuta invalida o inefficace, in tutto o in parte, la stessa sarà disapplicata ed il Contratto rimarrà valido ed efficace per le restanti disposizioni.

Articolo 19 - Legge applicabile e Foro esclusivo

Il rapporto contratto è regolato dalla Legge Italiana. Se non derogato da norme imperative di legge come quelle prevista a favore del consumatore, per qualsiasi controversia fra le parti che dovesse insorgere in merito all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto è